contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2. Con sentenza emessa l'1 febbraio 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado,